LisFi – Legge sugli istituti finanziari

Organo di mediazione e reclami dei clienti (art. 16 LisFI)

Gli intermediari finanziari sono ora obbligati ad aderire ad un organo di mediazione al fine di risolvere le controversie legali. Questa procedura è fondamentalmente gratuita per i clienti e ha lo scopo di indurre le parti a una soluzione amichevole senza dover avviare un procedimento legale ufficiale costoso e di portare la questione in tribunale. Questo collegio arbitrale deve essere non burocratico, equo, veloce ed imparziale.

Il nostro ufficio del difensore/mediatore civico (Ufficio Ombuds), è:
Servizio di mediatore finanziario Svizzera (FINOS)
Talstrasse 20
CH-8001 Zurigo
info@finos.ch
+41 44 552 08 00

Autorizzazione FINMA come gestore patrimoniale indipendente (art. 5 cpv. 1 LIsFi).

CWMP è in procinto di ottenere l’autorizzazione come gestore patrimoniale indipendente ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LIsFi. in combinato disposto con l’art. 74 cpv. 2 LIsFi, Art. 74 cpv. 2 LIsFi.

Abbiamo presentato le relative domande alla FINMA nei tempi previsti e abbiamo ricevuto la conferma di ricezione.

La FINMA sta attualmente esaminando la nostra richiesta di autorizzazione.
Durante questa fase di revisione, CWMP può continuare la sua attività.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare i nostri consulenti.

Stato: dicembre 2022

CORUM