Legge sui servizi finanziari – LSerFi

 
Rischi nel commercio di strumenti finanziari

Il 6 novembre 2019 il Consiglio Federale ha deciso di modificare la nuova legge Svizzera sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LisFi) con le relative ordinanze di esecuzione OSerFi (Ordinanza sui servizi finanziari, OisFi (Ordinanza sugli istituti finanziari) e l’OOV (Ordinanza sull’Organizzazione di Vigilanza) che entrera’ in vigore il 1° gennaio 2020. L’esercizio della gestione patrimoniale, che in precedenza poteva essere esercitato senza autorizzazione, è ora soggetto al requisito dell’autorizzazione della FINMA. Ciò richiede una rigorosa organizzazione ed infrastruttura degli intermediari finanziari che desiderano offrire questi servizi, conforme alla FinSA / FinIA.
La LSerFi obbliga tutti gli istituti finanziari a introdurre regole di condotta estese ed a fornire ai propri clienti informazioni dettagliate sui servizi e sui prodotti offerti. La CORUM soddisfa pienamente i requisiti del legislatore e fornisce ai propri clienti conseguentemente, le informazioni obbligatorie nei suoi documenti.

Obiettivo, scopo e contenuto

L’obiettivo della LSerFi, è aumentare la trasparenza, l’efficienza e l’integrità dei mercati finanziari al fine di rafforzare la protezione degli investitori e la piazza finanziaria svizzera e creare condizioni comparabili per gli operatori di servizi finanziari. Il fulcro della tutela del cliente è la “classificazione del cliente”, “l’obbligo di informazione sul prodotto e sui costi” sui servizi finanziari e sugli strumenti finanziari offerti, nonché sul “test di appropriatezza e idoneità” standardizzato. Il cliente dovrebbe conoscere e comprendere meglio i rischi prima di utilizzare un servizio finanziario.

I punti più importanti

La classificazione dei clienti

Sebbene le nuove leggi siano di natura globale, la LSerFi in particolare contiene principi fondamentali ed elementari per i clienti. Tutti i clienti devono essere classificati in diversi gruppi in base alla loro conoscenza, esperienza con gli strumenti finanziari ed alla loro situazione finanziaria; «Clienti privati», «Clienti professionali» o «Clienti istituzionali». I “clienti privati” godono della massima protezione possibile per gli investimenti. Debbono essere informati in modo esauriente sui rischi, sulle caratteristiche del prodotto e sui costi previsti o calcolabili. Gli intermediari finanziari devono anche far fronte ad un obbligo di responsabilità di informazione e documentazione di vasta portata. La tutela degli investitori è inoltre garantita con la massima trasparenza possibile e la cosiddetta “Best Execution”. I “clienti professionali / istituzionali”, godono invece di una minore tutela degli investitori. Per questi gruppi di clienti, la legge presume che le persone coinvolte abbiano esperienza, conoscenza e competenza sufficienti per essere in grado di prendere decisioni di investimento in modo indipendente e per valutare adeguatamente i rischi associati. Il gruppo “Clienti istituzionali” è una sottocategoria del gruppo “Clienti professionali”, in cui rientrano soggetti giuridici vigilati, società più grandi e altre istituzioni come comuni, governi o banche centrali ecc. Questi soggetti beneficiano del livello di protezione più basso.
Inoltre, l’intermediario finanziario può rinunciare alla classificazione dei clienti se detiene solo “clienti privati”. Inoltre, i “clienti professionali” possono rinunciare completamente all’applicazione del codice di condotta.

Riclassificazione (opting-in / opting-out)

I clienti hanno la possibilità di essere classificati in un gruppo clienti diverso. Questo processo è chiamato “opt-in” o “opt-out”. Di conseguenza, il cliente è soggetto a una tutela del cliente maggiore o minore, che aumenta o diminuisce la portata delle informazioni e dei chiarimenti da ottenere.

Obblighi di informazione (art. 8 LSerFi)

L’obbligo di informazione contiene vari aspetti del rapporto contrattuale, in particolare sull’area di attività esatta dell’intermediario finanziario e sul suo stato di vigilanza, i rischi del servizio finanziario consigliato ed i suoi costi una tantum e correnti.
Devono inoltre essere spiegati i legami economici con terzi in relazione al servizio finanziario offerto. Nell’ambito degli obblighi di chiarimento, l’intermediario finanziario deve esaminare in anticipo la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, nonché la conoscenza e l’esperienza del cliente.

Appropriatezza e prova di idoneità (art. 10 e segg. LSerFi)

Sulla base delle informazioni ottenute, prima di fornire un servizio di consulenza, deve essere effettuata una verifica approfondita di idoneità e appropriatezza. In altre parole, deve essere chiarito in dettaglio se il servizio o prodotto finanziario è appropriato o adatto al cliente. È quindi importante informarsi sulla conoscenza e sull’esperienza, nonché sulle circostanze finanziarie e sugli obiettivi di investimento (in particolare l’orizzonte temporale, lo scopo e la volontà di assumersi dei rischi) del cliente. Nel corso del test di adeguatezza, è necessario determinare se il cliente comprende il prodotto finanziario offerto o la strategia di investimento e l’allocazione degli asset selezionati, nonché i rischi associati (comprensione del rischio). Al contrario, il test di idoneità mira a determinare se la strategia di investimento selezionata e l’asset allocation o il singolo prodotto sono adatti al cliente in considerazione delle sue esigenze e della sua situazionbe finanziaria (capacità di assunzione del rischio). Questa protezione degli investitori è particolarmente importante, poiché e’ stata standardizzata per la prima volta a livello legale e quindi possono essere effettuati nella gestione patrimoniale, solo investimenti adeguati per il cliente. Inoltre, la legge ora distingue tra consulenza in materia di investimenti relativa a transazioni e relativa a portafoglio. Nel primo caso deve essere effettuato unicamente un test di adeguatezza (comprensione del rischio). In linea di principio, non vi è l’obbligo di attestare l’idoneità del cliente, o la verifica della situazione finanziaria del cliente. Cio’ in presenza di consulenza relativa ad una transazione.

Se, nonostante tutto ciò, l’intermediario finanziario ritiene che uno strumento finanziario non sia appropriato o adatto al cliente, deve generalmente sconsigliarlo prima di fornire il servizio (art. 14 paragr. 2 LSerFi).
Nel caso di clienti professionali, salvo indicazione contraria, non è necessario alcun test di idoneità. Si dovrebbe effettuare solo un test di idoneità ridotto rispetto agli obiettivi di investimento (art. 13 paragr.3 LSerFi).
In linea di principio, questi due controlli non si applicano alle operazioni di sola esecuzione (art. 13 paragr. 1 LSerFi) o ai «clienti istituzionali» in generale.

Obblighi di documentazione e di responsabilità (art. 15 e segg. LSerFi)

Tali obblighi avvengono su richiesta del cliente e possono svolgersi in forma standardizzata, purché soddisfino i requisiti legali. Il fornitore di servizi finanziari deve rendere conto dei servizi forniti nel più breve tempo possibile.

Trasparenza e due diligence (art. 17 e segg. LSerFi)

L’intermediario finanziario deve garantire, nel rispetto dei principi di buona fede stabiliti dalla legge e di parità di trattamento nell’elaborazione degli ordini dei clienti che tutti gli ordini dei clienti siano eseguiti nel miglior interesse possibile del cliente e senza ritardi. Di conseguenza, l’intermediario finanziario deve stabilire i criteri per la selezione della migliore luogo di esecuzione per un ordine del cliente, che tenga conto, ad esempio, dei costi, della velocità o della probabilità di esecuzione e di elaborazione (“Best Execution”).

Conflitto di interessi (art. 25 LSerFi)

I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a prendere adeguate precauzioni organizzative per evitare conflitti di interesse che possono sorgere per il cliente nella fornitura di servizi finanziari. Nel caso dell’esistenza di uno svantaggio per il cliente, il fornitore di servizi finanziari e’ tenuto a mettere il cliente a conoscenza di cio’.

I nostri consulenti saranno lieti di essere a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

Ottobre 2022

CORUM